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MGM Tec srls
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L’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti è sancito da:

-DM 37/08 art.8, comma 2[1]

-DLgs 81 del 9 aprile 2008 Titolo II Luoghi di Lavoro, Capo I Disposizioni generali. Art.64 Obblighi del datore di lavoro [2]

- DLgs 81 del 9 aprile 2008 Titolo III  Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche art. 80 Obblighi del datore di lavoro[3]

-DPR 462/01 Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche[4]  (Per impianto di terra si intende non solo il dispersore, ma l’insieme di tutti gli elementi che concorrono a garantire la sicurezza nei confronti dei contatti indiretti quali i conduttori di terra, di protezione equipotenziale, gli interruttori differenziali ecc.)

-art. 2087 del Codice Civile Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Oltre che dalle disposizioni su citate, per attività ed edifici particolari ve ne sono altre specifiche dedicate che omettiamo per brevità.

Gli obblighi di legge non dicono cosa, come e quando manutenere, tutto questo è specificato e tabellato dalle Norme CEI di settore:

norma CEI 64-8/3 (art.340.1 e art.62.2)

per quanto riguarda gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione

Norma EN 61439-1 (CEI 17-113)

per quanto riguarda i quadri di bassa tensione

Norma 78-17 (che ha revisionato la norma CEI 0-15)

per quanto riguarda le cabine MT/BT

norma CEI 70-3 del 2011

per quanto riguarda gli impianti di antintrusione

Norma Uni 11224-2011

per quanto riguarda gli impianti di rivelazione fumo

Inoltre le norme UNI-EN 13306 e CEI 56-50  distinguono diversi tipi di manutenzione:

  • -La manutenzione preventiva è finalizzata a ridurre le probabilità di  guasto nell’impianto (guida blu TNE vol.10 Manutenzione pag. 22) ed il degrado dei suoi componenti, si sviluppa secondo scadenze prefissate e può comportare la sostituzione di parti elettriche critiche, indipendentemente dal loro stato d’uso.

Nell’ambito della manutenzione preventiva si distinguono a loro volta:

  • La manutenzione programmata è eseguita in base ad un programma temporale o al raggiungimento di un determinato limite, relativo ad esempio al numero di interventi o di avvii/fermate, alle ore di funzionamento, ecc.
  • La manutenzione ciclica: è una manutenzione programmata effettuata sulla base di intervalli di tempo o cicli di utilizzo prefissati, senza una precedente indagine sullo stato dei componenti;
  • La manutenzione secondo (su) condizione: è una manutenzione non programmata, che prevede il monitoraggio delle prestazione dei componenti e/o dei parametri significativi per il loro funzionamento per stabilire l’esigenza o meno di interventi; consente di  intervenire orientando la manutenzione solo sui componenti che ne hanno effettivamente bisogno:
  • La manutenzione predittiva (controllata) : è un particolare tipo di manutenzione secondo condizione, eseguita sulla base di previsioni, derivate dall’analisi e dalla valutazione dei parametri significativi dei componenti, con consentono di estrapolare mediante idonei modelli il tempo residuo prima del guasto di un componente;
  • La manutenzione correttiva ( detta anche a guasto): si attua per riparare guasti o danni, dopo la rilevazione degli stessi ……….

I diversi tipi di manutenzione non sono da intendersi in alternativa, va valutato attentamente in che misura applicarli e integrarli in funzione della complessità degli impianti,dei danni eventuali alla produzione per fermo impianto, ai danni agli edifici ai macchinari, ecc.

  • Oltre alla regolare manutenzione il datore di lavoro ha l’obbligo di far controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, ai fini della sicurezza (cfr. Art.86 del Dlgs 81/08 art. 86)[5]

            Per quanto concerne il controllo manutentivo periodico dell’impianto elettrico in base all’art. 62.1.2 della Norma CEI 64-8 bisogna:

  • -Condurre un esame a vista
  • -Misurare la resistenza di isolamento dei circuiti
  • -Provare la continuità dei conduttori di protezione
  • -Stabilire l’efficienza della protezione contro i contatti indiretti

-  Provare il funzionamento degli interruttori differenziali e del dispositivo di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

Per quanto concerne il controllo manutentivo periodico dell’impianto di rivelazione fumi  in base all’art. 10. della Norma UNI 11224:2011 bisogna

  • -Eseguire un controllo funzionale sul sistema , del 50%( nel caso di due visite) di tutti i dispositivi ed azionamenti presenti nel sistema (all’interno di ciascuna zona), dovendo raggiungere nell’arco dei dodici mesi il 100%.
  • -Nel caso i sistemi siano di tipo convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere sottoposti a prova al 100% ad ogni visita
  • -….(omissis) è necessario pianificare metodi e prove con il concorso e consenso del responsabile della sicurezza e(o responsabile servizio prevenzione e protezione competente

La stessa norma ai punti  successivi indica come operare e come compilare le liste di riscontro sulle verifiche effettuate.

La manutenzione ordinaria degli impianti andrebbe così tabellata:

L’obbligo di eseguire la manutenzione degli impianti è sancito da:

-DM 37/08 art.8, comma 2[1]

-DLgs 81 del 9 aprile 2008 Titolo II Luoghi di Lavoro, Capo I Disposizioni generali. Art.64 Obblighi del datore di lavoro [2]

- DLgs 81 del 9 aprile 2008 Titolo III  Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche art. 80 Obblighi del datore di lavoro[3]

-DPR 462/01 Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche[4]  (Per impianto di terra si intende non solo il dispersore, ma l’insieme di tutti gli elementi che concorrono a garantire la sicurezza nei confronti dei contatti indiretti quali i conduttori di terra, di protezione equipotenziale, gli interruttori differenziali ecc.)

-art. 2087 del Codice Civile Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Oltre che dalle disposizioni su citate, per attività ed edifici particolari ve ne sono altre specifiche dedicate che omettiamo per brevità.

Gli obblighi di legge non dicono cosa, come e quando manutenere, tutto questo è specificato e tabellato dalle Norme CEI di settore:

norma CEI 64-8/3 (art.340.1 e art.62.2)

per quanto riguarda gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione

Norma EN 61439-1 (CEI 17-113)

per quanto riguarda i quadri di bassa tensione

Norma 78-17 (che ha revisionato la norma CEI 0-15)

per quanto riguarda le cabine MT/BT

norma CEI 70-3 del 2011

per quanto riguarda gli impianti di antintrusione

Norma Uni 11224-2011

per quanto riguarda gli impianti di rivelazione fumo

Inoltre le norme UNI-EN 13306 e CEI 56-50  distinguono diversi tipi di manutenzione:

  • -La manutenzione preventiva è finalizzata a ridurre le probabilità di guasto nell’impianto (guida blu TNE vol.10 Manutenzione pag. 22) ed il degrado dei suoi componenti, si sviluppa secondo scadenze prefissate e può comportare la sostituzione di parti elettriche critiche, indipendentemente dal loro stato d’uso.

Nell’ambito della manutenzione preventiva si distinguono a loro volta:

  • La manutenzione programmata è eseguita in base ad un programma temporale o al raggiungimento di un determinato limite, relativo ad esempio al numero di interventi o di avvii/fermate, alle ore di funzionamento, ecc.
  • La manutenzione ciclica: è una manutenzione programmata effettuata sulla base di intervalli di tempo o cicli di utilizzo prefissati, senza una precedente indagine sullo stato dei componenti;
  • La manutenzione secondo (su) condizione: è una manutenzione non programmata, che prevede il monitoraggio delle prestazione dei componenti e/o dei parametri significativi per il loro funzionamento per stabilire l’esigenza o meno di interventi; consente di  intervenire orientando la manutenzione solo sui componenti che ne hanno effettivamente bisogno:
  • La manutenzione predittiva (controllata) : è un particolare tipo di manutenzione secondo condizione, eseguita sulla base di previsioni, derivate dall’analisi e dalla valutazione dei parametri significativi dei componenti, con consentono di estrapolare mediante idonei modelli il tempo residuo prima del guasto di un componente;
  • La manutenzione correttiva ( detta anche a guasto): si attua per riparare guasti o danni, dopo la rilevazione degli stessi ……….

I diversi tipi di manutenzione non sono da intendersi in alternativa, va valutato attentamente in che misura applicarli e integrarli in funzione della complessità degli impianti,dei danni eventuali alla produzione per fermo impianto, ai danni agli edifici ai macchinari, ecc.

Oltre alla regolare manutenzione il datore di lavoro ha l’obbligo di far controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, ai fini della sicurezza (cfr. Art.86 del Dlgs 81/08 art. 86)[5]

            Per quanto concerne il controllo manutentivo periodico dell’impianto elettrico in base all’art. 62.1.2 della Norma CEI 64-8 bisogna:

  • -Condurre un esame a vista
  • -Misurare la resistenza di isolamento dei circuiti
  • -Provare la continuità dei conduttori di protezione
  • -Stabilire l’efficienza della protezione contro i contatti indiretti

-  Provare il funzionamento degli interruttori differenziali e del dispositivo di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

Per quanto concerne il controllo manutentivo periodico dell’impianto di rivelazione fumi  in base all’art. 10. della Norma UNI 11224:2011 bisogna

  • -Eseguire un controllo funzionale sul sistema , del 50%( nel caso di due visite) di tutti i dispositivi ed azionamenti presenti nel sistema (all’interno di ciascuna zona), dovendo raggiungere nell’arco dei dodici mesi il 100%.
  • -Nel caso i sistemi siano di tipo convenzionale i dispositivi e gli azionamenti devono essere sottoposti a prova al 100% ad ogni visita
  • -….(omissis) è necessario pianificare metodi e prove con il concorso e consenso del responsabile della sicurezza e(o responsabile servizio prevenzione e protezione competente

La stessa norma ai punti  successivi indica come operare e come compilare le liste di riscontro sulle verifiche effettuate.

La manutenzione periodica e le prove strumentali, regolarmente documentate con apposite schede nonché l’attestato di manutenzione, costituiscono la documentazione da produrre in sede di verifica dell’impianto da parte dell’Arpa o da Organismo abilitato, per testimoniare la regolare manutenzione dell’impianto.

Analogamente sono da produrre alle eventuali verifiche ispettiva da parte dell’Inail che sorteggia controlli a campione indipendentemente dall’Arpa.

Tutti gli impianti regolarmente denunciati all’Arpa, inoltre, devono essere verificati obbligatoriamente ogni due anni (DPR 462/01) .

In passato il datore di lavoro, dopo la denuncia, attendeva che Asl/Arpa pianificasse la visita, attualmente è il datore di lavoro che si deve attivare, per far effettuare le verifiche periodiche prima della scadenza (artt.4 e 6 del DPR 462/01)

Per quanto riguarda le verifiche periodiche eseguite da ente abilitato la periodicità è data dall’art.62.2 della norma 64-8 che così recita:”L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggior rischio, sono richiesti intervalli di due anni:

  • Posti di lavoro o luoghi in cui esistono rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
  • Posti di lavoro o luoghi in cui esistono coesistono impianti di alta e di bassa tensione
  • Edifici in cui abbia accesso il pubblico
  • Ecc…



[1]DM37/08  Art.8 Obblighi del committente o del proprietario

Comma 2: Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate

 

[2] DLgs 81 del 9 aprile 2008, Titolo II Luoghi di Lavoro, Capo I Disposizioni generali.

Art.64 Obblighi del datore di lavoro: 1.Il Datore di lavoro provvede affinchè…… e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento …….

[3] DLgs 81 del 9 aprile 2008, Titolo III - Uso dell attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale , Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche .

Art.80 Obblighi del datore di lavoro: 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivati da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti ; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionalmente prevedibili ……..  3. A seguito della valutazione del rischio il datore d lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti ……. ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza ……..

[4] DPR 462/01 Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art.4: Verifiche periodiche-Soggetti abilitati : 1Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti…..

[5] Art. 86 – Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali…….. sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanzaLa manutenzione periodica e le prove strumentali, regolarmente documentate con apposite schede nonché l’attestato di manutenzione, costituiscono la documentazione da produrre in sede di verifica dell’impianto da parte dell’Arpa o da Organismo abilitato, per testimoniare la regolare manutenzione dell’impianto.

Analogamente sono da produrre alle eventuali verifiche ispettiva da parte dell’Inail che sorteggia controlli a campione indipendentemente dall’Arpa.

Tutti gli impianti regolarmente denunciati all’Arpa, inoltre, devono essere verificati obbligatoriamente ogni due anni (DPR 462/01) .

In passato il datore di lavoro, dopo la denuncia, attendeva che Asl/Arpa pianificasse la visita, attualmente è il datore di lavoro che si deve attivare, per far effettuare le verifiche periodiche prima della scadenza (artt.4 e 6 del DPR 462/01)

Per quanto riguarda le verifiche periodiche eseguite da ente abilitato la periodicità è data dall’art.62.2 della norma 64-8 che così recita:”L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni (per esempio 5 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggior rischio, sono richiesti intervalli di due anni:

  • Posti di lavoro o luoghi in cui esistono rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
  • Posti di lavoro o luoghi in cui esistono coesistono impianti di alta e di bassa tensione
  • Edifici in cui abbia accesso il pubblico
  • Ecc…



[1]DM37/08  Art.8 Obblighi del committente o del proprietario

Comma 2: Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate

 [2] DLgs 81 del 9 aprile 2008, Titolo II Luoghi di Lavoro, Capo I Disposizioni generali.

Art.64 Obblighi del datore di lavoro: 1.Il Datore di lavoro provvede affinchè…… e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento …….

[3] DLgs 81 del 9 aprile 2008, Titolo III - Uso dell attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale , Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche .

Art.80 Obblighi del datore di lavoro: 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivati da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti ; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionalmente prevedibili ……..  3. A seguito della valutazione del rischio il datore d lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti ……. ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza ……..

[4] DPR 462/01 Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art.4: Verifiche periodiche-Soggetti abilitati : 1Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti…..

[5] Art. 86 – Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali…….. sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza

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